Quando un insegnante di una scuola pubblica viola i propri doveri professionali, l’Amministrazione può avviare un procedimento disciplinare e irrogare una sanzione.
Le sanzioni previste dalla legge, ordinate dalla meno alla più grave, sono: la censura, la sospensione dall’insegnamento fino a un mese, la sospensione da uno a sei mesi, la sospensione con successiva assegnazione a mansioni diverse e, nei casi più gravi, la destituzione.
La censura è la sanzione più lieve: l’art. 493 del D.Lgs. n. 297/1994 la definisce come “una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio”. La normativa di riferimento per il personale docente è individuata dall’art. 91 del CCNL Comparto Scuola 2007, che rimanda agli artt. 492-501 del D.Lgs. n. 297/1994 per la definizione delle infrazioni e delle sanzioni, mentre l’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 disciplina le modalità procedurali.
Come si svolge il procedimento disciplinare
L’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 impone regole precise sulle tempistiche: il dirigente scolastico deve contestare l’addebito al dipendente “senza indugio e comunque non oltre venti giorni” da quando viene a conoscenza del fatto, e deve convocare il lavoratore garantendogli almeno dieci giorni di preavviso per predisporre la propria difesa. Il procedimento deve concludersi entro sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito; se questi termini non vengono rispettati, l’Amministrazione decade dall’azione disciplinare, cioè perde il diritto di irrogare la sanzione.
In questo caso, il Tribunale ha verificato che l’Amministrazione aveva avviato il procedimento entro i venti giorni e lo aveva concluso con l’irrogazione della censura entro i centoventi giorni complessivi previsti per le infrazioni di maggiore complessità, rispettando quindi le scadenze di legge. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16706/2018, ha chiarito che il termine di venti giorni decorre solo dal momento in cui l’ufficio competente dispone di informazioni sufficienti a formulare correttamente l’addebito, non da una semplice voce generica.
Perché la sanzione è stata annullata
Il cuore della sentenza riguarda due principi fondamentali del diritto del lavoro: la proporzionalità della sanzione e il diritto di critica del lavoratore. Il docente era stato sanzionato per aver contestato, durante il Collegio docenti del 12 dicembre 2017, le modalità con cui la dirigente aveva deciso di rilevare le presenze tramite appello nominale, pratica che sottraeva tempo alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno. Nel corso del procedimento si sarebbe rivolto alla dirigente con le frasi “questa signora” e “qui è tutto registrato”.
L’istruttoria testimoniale ha smentito la versione dell’Amministrazione: i testimoni hanno confermato che i toni del docente non erano aggressivi né offensivi, che la richiesta era stata avanzata con gentilezza e che la riunione aveva effettivamente dovuto essere rinviata perché il tempo era stato consumato quasi interamente dalla procedura di firma. La Cassazione, con sentenza n. 2289/2019, ha affermato che “non vi è nessun automatismo nell’irrogazione di sanzioni disciplinari, anche in presenza di previsione collettiva”: ogni sanzione deve essere proporzionata al fatto concreto, tenendo conto della gravità oggettiva e soggettiva della condotta, delle circostanze e dell’elemento intenzionale.
Il Tribunale ha applicato anche il principio del diritto di critica del lavoratore, richiamato dalla Cassazione con sentenza n. 19092/2018: il lavoratore può esprimere liberamente il proprio pensiero nei confronti del datore di lavoro, a condizione che rispetti i limiti della cosiddetta “continenza formale”, ossia che le proprie espressioni non si risolvano in insulti o attacchi gratuiti alla reputazione del destinatario. Le frasi contestate, per quanto ferme, non superano quel limite: sono collegate a un dissenso specifico e motivato su una questione organizzativa, non a un’aggressione personale.
Con la sentenza n. 230/2026, il Tribunale di Lagonegro, sezione civile-lavoro, depositata il 18 febbraio, ha quindi dichiarato illegittima la censura irrogata con prot. n. 2271/U e ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno per la mancata concessione di permessi retribuiti, poiché il docente non aveva fornito prove concrete del pregiudizio subito. Secondo la Cassazione (sent. nn. 8920/2017 e 10393/2017), la valutazione equitativa del danno non può sostituire la prova della sua esistenza: prima occorre dimostrare che il danno si è verificato, e solo in un secondo momento il giudice può intervenire per quantificarlo. Le spese processuali sono state compensate per metà, con condanna del Ministero al pagamento di euro 2.700,00 a titolo di compenso professionale.
