Il collaboratore scolastico deve prestare agli alunni l’assistenza necessaria nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Lo chiarisce un orientamento applicativo ARAN del novembre 2024, che richiama l’Allegato A del CCNL Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024, relativo alle specifiche professionali del personale ATA.
La questione riguarda un tema operativo frequente nelle scuole: fino a dove arrivano i compiti del collaboratore scolastico nell’assistenza agli alunni, in particolare nella scuola dell’infanzia, nella primaria e nei casi che coinvolgono studenti con disabilità.
Cosa prevede il CCNL 2024
L’Allegato A del contratto individua tra i compiti del collaboratore scolastico la vigilanza sugli alunni, compresa l’assistenza durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, l’assistenza necessaria nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
Il contratto prevede inoltre, per rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, l’ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità. Tale supporto riguarda l’accesso alle strutture scolastiche, gli spostamenti interni, l’uscita dalla scuola e anche l’uso dei servizi igienici e la cura dell’igiene personale.
Attività non nuova rispetto ai contratti precedenti
Secondo l’ARAN, la disciplina contenuta nel CCNL 2024 non introduce una novità assoluta. Già il CCNL Scuola del 29 novembre 2007 prevedeva compiti analoghi per il personale dell’area A e dell’area As.
Nel precedente assetto contrattuale era infatti indicato l’ausilio materiale agli alunni con disabilità nell’accesso, negli spostamenti e nell’uso dei servizi igienici, oltre alla cura dell’igiene personale. Per l’area As era richiamata anche l’attività qualificata di assistenza all’handicap e il monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, con particolare riferimento all’infanzia.
Pulizia, lavaggio e cambio pannolini
L’orientamento ARAN precisa che l’attività di assistenza all’igiene personale resta di competenza del personale collaboratore scolastico e può riguardare anche operazioni concrete come pulizia, lavaggio degli alunni e cambio dei pannolini.
Si tratta di ausilio materiale non specialistico, cioè di un’assistenza legata alla cura ordinaria e all’inclusione scolastica, distinta da prestazioni di carattere sanitario o specialistico.
Il richiamo alla Cassazione
A sostegno dell’interpretazione, l’ARAN richiama anche la sentenza della Corte di Cassazione penale, Sezione VI, n. 22786 del 30 maggio 2016. La pronuncia, riferita alla normativa contrattuale previgente, ha riconosciuto la doverosità dell’intervento richiesto ai collaboratori scolastici.
La Cassazione ha ritenuto che il rifiuto consapevole di svolgere tali attività, quando sollecitate dal dirigente scolastico e rientranti nei doveri d’ufficio, possa assumere rilievo anche sul piano penale.
Una competenza legata a vigilanza e inclusione
Il chiarimento ARAN conferma quindi che l’assistenza nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale non è estranea al profilo del collaboratore scolastico.
Nelle scuole dell’infanzia e primaria rientra nell’assistenza necessaria agli alunni. Per gli studenti con disabilità, invece, si collega direttamente al diritto all’inclusione e all’ausilio materiale non specialistico previsto dal contratto.
