La CONFSAL ha partecipato in presenza, tramite una rappresentante di ATISL – CONFSAL (Rosanna Russoniello), presso I’lspettorato Nazionale del Lavoro (INL), al terzo incontro concernente le Linee guida per le commissioni di recupero crediti in applicazione dell’art. 5, comma 4, del Decreto Direttoriale dell’INL n. 24/20261. Con il citato decreto vengono costituite, presso ogni ambito regionale, le Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente2 che avranno il compito di deliberare gli adempimenti necessari affinché l’impresa e il lavoratore autonomo, che abbia commesso una delle violazioni di cui all’Allegato I-bis del decreto legislativo n. 81/2008, possano recuperare un numero di crediti decurtati dalla patente almeno sufficiente per tornare a operare. Pertanto, ciò che il recupero consente di fare è di tornare a operare nei cantieri, dimostrando, attraverso la formazione e gli investimenti richiesti dalla Commissione, di seguire la cultura della prevenzione che il sistema della patente a crediti intende promuovere. Le Commissioni territoriali saranno composte da: direttore interregionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o dirigente dallo stesso delegato; • un funzionario individuato dal direttore interregionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale; • direttore regionale dell’INAIL o dirigente dallo stesso delegato; • un funzionario individuato dal direttore regionale dell’INAIL, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale. Ciò premesso, prima dell’emanazione delle predette Linee guida, necessita attendere il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull’ultima versione del documento predisposta (in data odierna) dall’INL e dall’INAIL, anche a seguito delle osservazioni delle OO.SS. Si sottolinea, inoltre, che l’applicazione delle predette linee guida (una volta emanate) sarà oggetto di continuo monitoraggio da parte delle competenti strutture centrali dell’INL e dell’INAIL, al fine di valutare l’introduzione di eventuali modifiche e integrazioni. Si riportano, di seguito, gli argomenti contenuti nella bozza delle Linee guida. ✓ Composizione della Commissione (l’art. 7 del DM 132/2024 stabilisce che sono invitati a partecipare alle sedute della Commissione i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale RLST). ✓ Modalità di recupero crediti (l’art. 7, comma 1, del DM n. 132/2024 stabilisce che “il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 4, lett. a)”. Al fine del suddetto recupero crediti, pertanto, le commissioni devono considerare la formazione in materia di salute e sicurezza e/o gli investimenti in materia di salute e sicurezza. ✓ Formazione: che, ai fini del recupero crediti, deve essere ulteriore rispetto a quella prevista dal d.lgs. n. 81/2008; inoltre i percorsi formativi validi ai fini del riconoscimento dei crediti devono rispettare determinati criteri; ad esempio i soggetti formatori: sono quelli individuati nell’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025. Per i corsi in presenza e in videoconferenza sincrona il numero massimo di partecipanti è pari a 30. Il corso di formazione deve essere in linea con le violazioni che hanno portato la decurtazione dei crediti. I docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 con cui sono stati recepiti i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consuntiva permanente per la salute e sicurezza su lavoro ai sensi dell’ art. 6, comma 8, lett. m-bis) del d.lgs 81/08 e s.m.i.. ✓ Investimenti: devono essere mirati a migliorare concretamente gli standard di salute e sicurezza sul lavoro; inoltre devono essere sostenibili, sia finanziariamente che organizzativamente, e coerenti con la struttura e le dimensioni dell’impresa. La tipologia degli investimenti deve riguardare: 1) sistemi di rilevamento ambientale (sensori per radiazioni, rumore, temperatura, gas nonchè il monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione); 2) dispositivi di protezione individuale (DPI) o abbigliamento di lavoro intelligenti (dispositivi di protezione o abbigliamento da lavoro con elettronica o sensori integrati, ad es. rilevatori di contaminazione, di prossimità, ecc); 3) tecnologie per la sorveglianza sanitaria (cartelle cliniche elettroniche; sistemi di tracciamento per esposizione a sostanze pericolose); 4) robotica e automazione (sistemi robotici per operazioni pericolose, ad es. saldatura per monitoraggi; droni in attività o contesti ad alto rischio ad es. per monitoraggi, ispezioni); 5) metodologie didattiche e di assistenza, caratterizzate da tecnologie immersive (adozione di sistemi con realtà virtuale, ad es. per simulazioni di emergenza, formazione, assistenza da remoto).La richiesta di recupero avviene tramite la modulistica allegata alle Linee guida; l’stanza deve essere trasmessa in modalità telematica all’Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro dove risiede la Commissione. Un caro saluto
