Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti per l’a.s. 2026/27: Angela Dragone, rappresentante sindacale della FLC CGIL, risponde ai quesiti dei nostri lettori.
A quali aspetti bisogna prestare maggiore attenzione quando si dichiara una precedenza nella domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione?
Il primo controllo riguarda l’effettiva sussistenza del diritto alla precedenza. Prima di compilare la domanda è quindi necessario verificare la propria situazione personale alla luce del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità annuale e della relativa nota ministeriale di trasmissione.
Il secondo aspetto riguarda la documentazione. Ogni precedenza dichiarata deve essere sostenuta dagli allegati richiesti. In presenza di benefici derivanti dalla legge 104 del 1992, di esigenze sanitarie personali o di cure continuative, devono essere prodotte le certificazioni rilasciate dalle strutture sanitarie competenti, secondo le modalità stabilite dalla normativa.
È inoltre fondamentale compilare correttamente le preferenze territoriali. In particolare, chi chiede la precedenza per assistere una persona con disabilità deve indicare, prima di eventuali preferenze relative ad altri territori, il comune di residenza dell’assistito oppure, quando previsto, il relativo distretto subcomunale.
L’ordine delle preferenze non è quindi un elemento meramente formale: può condizionare il riconoscimento concreto della precedenza.
Quali allegati devono essere inseriti nella domanda di utilizzazione?
La regola generale è che ogni elemento dichiarato o selezionato nella domanda deve trovare riscontro in uno specifico allegato.
Per la domanda di utilizzazione devono essere documentati, in relazione alla propria situazione:
- il servizio di ruolo;
- il servizio preruolo riconoscibile;
- l’eventuale continuità;
- le esigenze di famiglia;
- le condizioni che attribuiscono precedenze o altri benefici.
In linea generale, occorre predisporre:
- l’allegato D per la dichiarazione dei servizi;
- l’allegato F, quando si ha diritto alla continuità;
- una dichiarazione personale per le esigenze di famiglia;
- gli eventuali allegati sanitari o le dichiarazioni previste per le precedenze.
Il contenuto preciso della documentazione dipende comunque dalle voci effettivamente selezionate nella domanda.
Il docente soprannumerario ha la precedenza per rientrare nella scuola di precedente titolarità?
La precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità spetta al docente individuato come perdente posto che abbia presentato domanda condizionata.
Per conservare il diritto al rientro, la domanda condizionata deve essere presentata secondo le modalità e per il periodo previsti dal contratto. La semplice circostanza che nella precedente scuola siano state richieste ore aggiuntive o posti in deroga non è sufficiente.
Per ottenere il rientro deve inoltre risultare disponibile un posto o una cattedra utile. La presenza di poche ore non necessariamente consente di disporre l’utilizzazione o l’assegnazione del docente nella precedente istituzione scolastica.
Come deve comportarsi il docente che chiede la deroga al vincolo per ricongiungersi a un genitore con più di 65 anni?
Quando si chiede la deroga al vincolo per ricongiungersi a un genitore con più di 65 anni, il comune di residenza del genitore deve essere indicato nella dichiarazione prevista e deve comparire anche tra le preferenze espresse nella domanda.
Se nel comune di residenza del genitore esiste almeno una sede esprimibile per il ruolo o la tipologia di posto del docente, deve essere indicato quel comune. Non è rilevante che in quel momento vi sia effettivamente un posto disponibile: conta l’esistenza di una sede astrattamente esprimibile.
Il comune viciniore può essere indicato soltanto quando nel comune di residenza della persona alla quale ci si ricongiunge non esiste alcuna sede compatibile con il ruolo del docente.
Per esempio, un docente della scuola secondaria di secondo grado può ricorrere al comune viciniore se nel comune del genitore sono presenti esclusivamente istituti comprensivi e non esiste alcuna sede di scuola superiore esprimibile.
Diversamente, un docente della scuola secondaria di primo grado non può ignorare un istituto comprensivo o una sede di scuola media presente nel comune del genitore e passare direttamente a un comune vicino.
Un docente titolare nella scuola primaria può presentare anche domanda di assegnazione provvisoria per la scuola dell’infanzia?
Sì, purché possieda il titolo necessario.
La domanda relativa al proprio ordine di titolarità deve però essere trattata prioritariamente. Pertanto, il docente titolare nella scuola primaria presenta:
- la domanda per la scuola primaria con ordine di trattamento numero uno;
- l’eventuale domanda per la scuola dell’infanzia con ordine di trattamento numero due.
La domanda per un diverso ordine di scuola viene infatti esaminata soltanto in subordine rispetto a quella relativa al ruolo di titolarità.
Gli allegati caricati su Istanze Online devono essere firmati?
La firma non è indispensabile, perché l’accesso a Istanze Online avviene mediante un sistema di identificazione digitale, come lo SPID, che consente di ricondurre la dichiarazione direttamente all’interessato.
Le dichiarazioni sono sempre rese dal docente che presenta la domanda. Non è necessario allegare il documento di identità del docente, del coniuge, del genitore o di altri familiari indicati.
Qualora si scelga comunque di firmare il documento, la firma deve essere quella del docente dichiarante. Non sono richieste firme autenticate o particolari procedure di certificazione.
È invece importante che le dichiarazioni:
- siano correttamente compilate;
- riportino una data aggiornata e coerente con il periodo di presentazione della domanda;
- siano caricate nella sezione corretta di Istanze Online;
- corrispondano alle voci selezionate nell’istanza.
Gli allegati vengono caricati accedendo alla funzione “Altri servizi” e successivamente a “Gestione allegati”.
Per evitare di utilizzare per errore documenti relativi ad anni precedenti, è consigliabile attribuire ai file una denominazione chiara, indicando la procedura e l’anno di riferimento, per esempio “AP 2026” per l’assegnazione provvisoria oppure “UT 2026” per l’utilizzazione.
Che cosa deve fare un docente di ruolo che presenta sia domanda di assegnazione provvisoria sia domanda per una supplenza da GPS?
Le operazioni di assegnazione provvisoria vengono normalmente concluse prima dell’attribuzione degli incarichi annuali da GPS.
Il docente dovrebbe quindi verificare l’esito della domanda di mobilità annuale prima dell’elaborazione delle nomine da GPS. Se la sede ottenuta con l’assegnazione provvisoria risponde alle proprie esigenze, è opportuno ritirare tempestivamente la partecipazione alla procedura delle supplenze.
Il docente che ottiene l’assegnazione provvisoria deve prendere servizio nella scuola assegnata attraverso la mobilità annuale. Qualora risultasse contemporaneamente destinatario di una supplenza da GPS, si potrebbe determinare una sovrapposizione amministrativa difficile da gestire.
Se, invece, l’assegnazione provvisoria non viene ottenuta, il docente può mantenere la propria partecipazione alla procedura delle supplenze, purché ricorrano tutte le condizioni previste per l’accettazione di un incarico in un diverso grado o su una diversa classe di concorso.
In quest’ultimo caso sarà necessario utilizzare l’istituto giuridico previsto per lasciare temporaneamente il posto di ruolo e assumere il nuovo incarico.
Un docente sottoposto a vincolo triennale può presentare domanda di assegnazione provvisoria se viene dichiarato perdente posto?
La dichiarazione formale di soprannumerarietà o perdita del posto può determinare il venir meno del vincolo.
È però necessario distinguere tra due situazioni.
Nel primo caso, il docente viene formalmente individuato come perdente posto, riceve la relativa comunicazione e viene gestito attraverso le procedure previste per i soprannumerari. In questa ipotesi, il vincolo non opera più e il docente può presentare domanda di assegnazione provvisoria, anche per ricongiungersi al coniuge residente in un’altra regione.
Nel secondo caso, dopo la conclusione dei trasferimenti l’amministrazione rileva una contrazione tardiva e invita semplicemente il docente a scegliere un’altra sede, senza avviare una formale procedura di individuazione del perdente posto. In tale circostanza la situazione deve essere esaminata con particolare attenzione, perché non è automatico che il docente possa considerarsi svincolato.
La comunicazione formale dell’amministrazione è quindi determinante.
Quali allegati deve presentare un docente senza vincoli che chiede un’assegnazione provvisoria interprovinciale?
Anche per l’assegnazione provvisoria interprovinciale vale il principio della corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda e la documentazione allegata.
Se si chiede il ricongiungimento al coniuge, la dichiarazione personale deve riportare:
- le generalità del coniuge;
- il comune di residenza;
- la decorrenza della residenza, quando richiesta;
- gli eventuali dati relativi ai figli;
- le date di nascita dei figli, ai fini del punteggio o delle precedenze.
Se ricorrono le condizioni per una precedenza, deve essere allegata anche la relativa dichiarazione.
Nelle assegnazioni interprovinciali è prevista, in particolare, una precedenza per il genitore di figli di età superiore a sei anni e inferiore a sedici anni, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal contratto.
Questa precedenza non deve essere confusa con la deroga al vincolo per figli minori, per la quale può essere prevista una diversa soglia anagrafica.
Se il docente non possiede la specializzazione sul sostegno ma chiede comunque posti di sostegno sulla base del servizio svolto o di altre condizioni ammesse, dovrà allegare anche la documentazione specificamente prevista per questa richiesta.
Che cosa si intende per posti di durata inferiore all’anno e conviene selezionarli?
Nella domanda può essere presente un’opzione relativa a posti di durata inferiore all’anno scolastico.
Si tratta di disponibilità caratterizzate da particolari condizioni amministrative, per esempio perché il titolare del posto potrebbe rientrare in servizio durante l’anno.
L’assegnazione provvisoria del personale di ruolo conserva comunque durata annuale. Qualora il titolare rientri, il docente in assegnazione provvisoria non perde automaticamente la sede ottenuta, ma può rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica secondo le determinazioni dell’amministrazione.
Nella pratica, tali assegnazioni risultano poco frequenti. Tuttavia, chi è disponibile ad accettare qualsiasi soluzione pur di avvicinarsi al comune desiderato può selezionare anche questa opzione, ampliando così le possibilità di movimento.
Un docente assunto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo può presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’anno successivo?
Può presentarla quando ha maturato la certezza della trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal successivo 1° settembre.
Il contratto sulla mobilità annuale riguarda formalmente il personale a tempo indeterminato. Tuttavia, le nuove modalità di reclutamento hanno reso necessario considerare anche i docenti che, durante l’anno scolastico, prestano servizio con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo e che hanno completato gli adempimenti richiesti, come il conseguimento dell’abilitazione.
Quando la trasformazione del contratto è certa, questi docenti possono essere ammessi alla presentazione della domanda, secondo le modalità previste dall’amministrazione.
In alcuni casi la domanda deve essere presentata in forma cartacea, soprattutto quando la particolare situazione non è gestita direttamente dalla piattaforma telematica.
Il docente assunto attraverso una procedura PNRR e dichiarato soprannumerario può chiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale?
Sì, quando la perdita del posto è stata formalmente dichiarata.
Il docente assunto attraverso una procedura PNRR è normalmente soggetto ai vincoli previsti per i neoassunti. La formale individuazione come perdente posto comporta però il venir meno del vincolo, poiché è la stessa amministrazione a imporre il cambiamento della sede.
Il docente può quindi chiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale per il ricongiungimento al coniuge o per altre esigenze ammesse dal contratto, anche in assenza di una diversa deroga personale.
Deve tuttavia essere disponibile la documentazione formale con la quale la scuola o l’amministrazione ha comunicato la soprannumerarietà.
È possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per un altro grado di istruzione senza avere superato l’anno di prova?
No. La domanda per un diverso grado di istruzione o per un diverso ruolo viene trattata in subordine e richiede il superamento del periodo di formazione e prova nel ruolo di appartenenza.
Occorre considerare la posizione giuridica che il docente avrà al 1° settembre dell’anno scolastico per il quale viene richiesta la mobilità annuale.
Il docente che, a quella data, dovrà ancora svolgere il periodo di prova nel nuovo ruolo non può ottenere l’assegnazione provvisoria su un altro grado o su un’altra classe di concorso.
Il docente sottoposto a vincolo può chiedere l’assegnazione provvisoria per ricongiungersi al coniuge militare trasferito d’autorità?
Sì. Il trasferimento d’autorità del coniuge appartenente alle Forze armate o ad altre categorie previste dalla normativa costituisce una condizione specificamente tutelata.
La situazione deve essere dichiarata utilizzando l’allegato previsto per il coniuge trasferito d’autorità e deve essere documentata con un’attestazione dalla quale risulti chiaramente la natura non volontaria del trasferimento.
Non è sufficiente indicare genericamente il ricongiungimento al coniuge: deve emergere che il trasferimento è stato disposto d’ufficio dall’amministrazione di appartenenza.
È possibile ottenere la precedenza per assistere la madre con legge 104 se la madre è residente in un comune ma domiciliata in un altro?
La precedenza è collegata al comune di residenza della persona assistita.
Per esercitarla, il docente deve indicare prioritariamente il comune nel quale la madre risulta anagraficamente residente. Successivamente può inserire anche il comune nel quale la madre è temporaneamente domiciliata o nel quale vive con un altro familiare.
Se il docente indica soltanto il comune di domicilio e omette quello di residenza, la domanda non viene necessariamente annullata, ma la precedenza potrebbe non essere riconosciuta.
La sequenza corretta è quindi:
- comune di residenza della persona assistita;
- eventuale comune di domicilio;
- ulteriori comuni richiesti dal docente.
Che cosa si deve fare se il comune di residenza del familiare non compare tra le preferenze esprimibili?
Il comune può non comparire quando non vi sono istituzioni scolastiche compatibili con il ruolo o il grado di istruzione del docente.
Per esempio, un docente della scuola secondaria di secondo grado potrebbe non trovare il comune del genitore se nel territorio sono presenti soltanto scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di primo grado.
In questo caso possono presentarsi due possibilità.
La prima consiste nell’indicare un’istituzione scolastica la cui sede principale si trova in un altro comune, ma che possiede un plesso nel comune di residenza del familiare.
La seconda consiste nell’indicare il comune viciniore, individuato secondo le tabelle ufficiali pubblicate dall’Ufficio scolastico territoriale.
La viciniorietà non può essere determinata liberamente utilizzando una carta geografica o un’applicazione stradale. Gli Uffici scolastici definiscono specifiche tabelle che ordinano i comuni secondo criteri amministrativi di prossimità.
Il comune indicato dalle tabelle non coincide necessariamente con quello più vicino in termini chilometrici o più facilmente raggiungibile.
Se una scuola ha un plesso nel comune di ricongiungimento ma la sede principale si trova altrove, quale preferenza deve essere indicata?
Il docente può indicare l’istituzione scolastica che gestisce il plesso presente nel comune di ricongiungimento, anche se la sede centrale si trova in un altro comune.
Nella domanda verrà utilizzato il codice dell’istituzione scolastica autonoma o il comune nel quale si trova la sede principale, perché il plesso non sempre possiede un codice autonomamente esprimibile.
Se il docente non è interessato a quella scuola oppure se il plesso non comprende il proprio grado o la propria tipologia di posto, potrà indicare il comune viciniore, seguendo però rigorosamente le tabelle ufficiali.
L’ottenimento di un passaggio di ruolo con preferenza sintetica comporta un vincolo?
No. I vincoli richiamati per la mobilità annuale riguardano principalmente i docenti neoassunti attraverso le procedure di reclutamento previste dalla normativa.
L’ottenimento di un passaggio di ruolo, soprattutto quando deriva da una preferenza sintetica relativa a un comune o a un distretto, non determina di per sé il vincolo previsto per i neoimmessi in ruolo.
Il docente deve però svolgere il periodo di formazione e prova nel nuovo ruolo. Di conseguenza, non può chiedere per lo stesso anno un’assegnazione provvisoria su una diversa classe di concorso o su un altro grado di istruzione.
Può invece presentare domanda per il ruolo nel quale sarà titolare dal 1° settembre, allegando la documentazione relativa alle esigenze di famiglia o alle eventuali precedenze.
Quali allegati sono necessari per il ricongiungimento al coniuge e a un figlio minore?
È sufficiente una dichiarazione personale nella quale siano indicati:
- le generalità del coniuge;
- il comune e la data di decorrenza della residenza;
- le generalità del figlio;
- la data di nascita del figlio;
- gli altri elementi richiesti per attribuire il punteggio o riconoscere una precedenza.
Quando il figlio rientra in una fascia di età alla quale il contratto attribuisce una precedenza, deve essere compilata anche la specifica sezione della domanda e prodotta la relativa dichiarazione.
Per ottenere la precedenza per l’assistenza a un familiare con disabilità è sufficiente avere chiesto i tre giorni di permesso mensile?
È sufficiente avere fruito dei permessi oppure avere presentato alla scuola la richiesta per poterne fruire, nei casi in cui il contratto collega la precedenza anche a questo requisito.
Nella dichiarazione relativa alla legge 104 il docente può attestare:
- di avere già utilizzato i permessi;
- di avere presentato richiesta alla scuola;
- di trovarsi nelle condizioni previste per l’assistenza al familiare.
Non sempre è obbligatorio allegare materialmente la domanda presentata alla scuola, salvo che l’Ufficio scolastico richieda specifiche integrazioni. È però opportuno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare quanto dichiarato.
Quali documenti deve allegare chi chiede un’assegnazione provvisoria interprovinciale per assistere un genitore con disabilità grave?
Devono essere prodotti almeno tre gruppi di documenti.
Il primo è la dichiarazione relativa alle esigenze di famiglia, nella quale il docente indica il genitore al quale chiede di ricongiungersi e il relativo comune di residenza.
Il secondo è la dichiarazione specifica per la precedenza prevista dalla legge 104, nella quale si attesta:
- il rapporto di parentela;
- la condizione di disabilità grave del genitore;
- la sussistenza dei requisiti richiesti per l’assistenza;
- l’eventuale fruizione o richiesta dei permessi.
Il terzo è il verbale sanitario rilasciato dall’autorità competente, dal quale risulti il riconoscimento della situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992.
Per tutelare la riservatezza dell’assistito è sufficiente allegare la versione del verbale destinata agli usi amministrativi, contenente gli omissis sulle patologie.
Non è necessario trasmettere la parte del verbale che descrive dettagliatamente le condizioni cliniche, purché dalla documentazione allegata risultino chiaramente:
- le generalità della persona;
- il riconoscimento della legge 104;
- la connotazione di gravità;
- la validità della certificazione.
Come si individua la scuola o il comune viciniore quando un’istituzione scolastica è stata accorpata?
La viciniorietà si determina con riferimento ai comuni, non alle singole scuole.
Le tabelle ufficiali riportano quindi un ordine di comuni viciniori. L’eventuale accorpamento di una scuola a un’altra istituzione non modifica il criterio territoriale di base.
Se nel comune di interesse esiste un plesso appartenente a una scuola con sede principale in un altro comune, il docente può indicare l’istituzione che gestisce quel plesso.
Se, invece, quella scuola non è utile per il proprio ruolo o non è di interesse, può essere indicato il primo comune utile risultante dalla tabella ufficiale di viciniorietà.
La scelta non deve essere effettuata in base alla sola distanza chilometrica, ma seguendo l’ordine stabilito dall’Ufficio scolastico competente.
Le indicazioni mantengono il contenuto della trascrizione originale; prima della pubblicazione è consigliabile verificare riferimenti normativi, allegati e scadenze relativi allo specifico anno scolastico.

